Azione per risarcimento danni - "Aliunde perceptum" - Onere probatorio - Eccezione in senso stretto - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio.
In tema di azione per risarcimento danni, grava in capo al convenuto l'onere della prova (positiva) di diverse opportunità di guadagno e non in capo al danneggiato la prova (negativa) della mancanza di esse; il c.d. "aliunde perceptum", non costituendo oggetto di eccezione in senso stretto, è però rilevabile d'ufficio dal giudice se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30330 del 21/11/2019 (Rv. 655835 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697