Art. 182 c.p.c. - Vizi della procura - Poteri del giudice - Verifica di ufficio della presenza agli atti di altro mandato in grado di sanare i detti vizi - Ammissibilità.
Ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. - nella versione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - nell'ambito dei poteri officiosi assegnati al giudice al fine di consentire la sanatoria dei vizi afferenti alla procura alle liti appositamente rilasciata per il giudizio in corso rientra pure quello di verificare d'ufficio se agli atti del processo risulti l'esistenza di un altro mandato difensivo conferito anche per il grado che si sta celebrando, così da rendere superflua la rinnovazione della procura viziata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29802 del 18/11/2019 (Rv. 656157 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_182