Esecuzione spontanea di un provvedimento giudiziario - Sopravvenuto difetto di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione - Presupposti - Pagamento degli accessori maturati successivamente al provvedimento - Rilevanza - Esclusione.
L'esecuzione spontanea di un provvedimento giudiziario determina il sopravvenuto difetto di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione soltanto se accompagnata dal riconoscimento -anche implicito purché inequivoco - della fondatezza della domanda, riconoscimento non ravvisabile nel caso di pagamento degli accessori (interessi e spese) maturati dopo la formazione del provvedimento, in quanto integrante dovuto adempimento del titolo provvisoriamente esecutivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1588 del 24/01/2020 (Rv. 656692 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100
PROCEDIMENTO CIVILE
DOMANDA GIUDIZIALE
INTERESSE AD AGIRE