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Procedimento civile - interruzione del processo - morte del procuratore – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1574 del 24/01/2020 (Rv. 656637 - 01)

Morte del procuratore - Interruzione di diritto - Mancata pronuncia – Conseguenze - Nullità degli atti successivi e della sentenza - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità -Esclusione - Deducibilità come motivo di ricorso - Legittimazione esclusiva della parte colpita dall'evento interruttivo.

La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell'evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1574 del 24/01/2020 (Rv. 656637 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_301, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_372

PROCEDIMENTO CIVILE

INTERRUZIONE DEL PROCESSO

MORTE DEL PROCURATORE