Iscrizione a ruolo di atto di appello diverso da quello che si sarebbe voluto iscrivere - Conseguenze - Nullità non sanabile -Successiva iscrizione dell'atto corretto - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
L'iscrizione nel ruolo generale civile di un atto di appello diverso da quello che si sarebbe dovuto iscrivere, pur non determinando l'improcedibilità dell'impugnazione, dà luogo ad una nullità non sanabile, risultando tale atto radicalmente inidoneo al raggiungimento dello scopo, con l'ulteriore conseguenza che, a tutela del diritto di difesa della controparte, alcuna efficacia sanante può accordarsi alla successiva "sostituzione" dell'atto introduttivo originario con una versione emendata dello stesso. (Nella specie, gli atti differivano per la data della "vocatio in ius").
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1160 del 21/01/2020 (Rv. 656885 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_347, Cod_Proc_Civ_art_348_1
PROCEDIMENTO CIVILE
ISCRIZIONE A RUOLO