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Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) – Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1392 del 22/01/2020 (Rv. 656536 - 01)

Società cancellata dal registro delle imprese - Ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante - Inammissibilità - Conseguenze - Soggetto che ha conferito il mandato -Condanna alle spese - Condizioni - Ragioni.

Il ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante di società estinta è inammissibile, perché per la sua proposizione occorre la procura speciale, sicchè non può valere l'ultrattività di procure in precedenza rilasciate e nemmeno può esserne rilasciata una nuova, stante la necessità che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio; ne consegue la condanna alle spese in proprio del detto rappresentante, in quanto, salvo che particolari condizioni o circostanze o elementi anche indiziari non lo richiedano, non corrisponde ad uno specifico dovere professionale dell'avvocato, che si limita ad autenticarne la sottoscrizione, verificare costantemente la persistenza della qualità di legale rappresentante della persona fisica che gli conferisce il mandato, che ha invece l'onere di conoscere la cessata persistenza dei propri poteri e di renderne preventivamente ed adeguatamente edotto il suo difensore.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1392 del 22/01/2020 (Rv. 656536 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_385

PROCEDIMENTO CIVILE

DIFENSORI

PROCURA MANDATO ALLE LITI