Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullita' - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4710 del 21/02/2020 (Rv. 657262 - 01)
Nullità della citazione - Rinnovazione in conformità del provvedimento del giudice - Ottemperanza - Successivo rilievo di un'altra causa di nullità della citazione diversa dalla prima - Nuovo ordine di rinnovazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
In caso di nullità dell'atto di citazione, dopo che la parte ne abbia eseguito la rinnovazione in conformità al provvedimento del giudice, questi può rilevare un'ulteriore causa di nullità, diversa da quella precedentemente riscontrata, ed emettere un nuovo ordine di rinnovazione, non sussistendo una norma che lo impedisca, né essendo prevista una limitazione quantitativa alle rinnovazioni, purché siano effettuate nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice o dalla legge. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso il verificarsi dell'estinzione del giudizio nel quale il giudice aveva disposto la rinnovazione della citazione in ragione del mancato avvertimento "ex" artt. 163, comma 3, n. 7, e 38 c.p.c., dopo che la parte aveva ottemperato ad un precedente ordine di rinnovazione, impartito per il mancato rispetto del termine a comparire).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4710 del 21/02/2020 (Rv. 657262 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_038
PROCEDIMENTO CIVILE
DOMANDA GIUDIZIALE
CITAZIONE