Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Cass. n. 4216/2020
Parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Pagamento delle spese processuali da eseguirsi in favore dello Stato - Necessità - Pagamento disposto in favore della parte ammessa al beneficio - Possibilità di correzione del dispositivo della decisione anche se della S.C. - Sussistenza - Richiesta della Procura generale presso la S.C. - Ammissibilità.
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione.
La parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se condannata a rifondere le spese processuali a quella ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove il pagamento sia disposto, erroneamente, a vantaggio di chi abbia ottenuto il beneficio, il dispositivo della decisione può essere corretto, anche se si tratta di una pronuncia della Corte di cassazione e pure su richiesta della Procura generale presso la S.C.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4216 del 19/02/2020 (Rv. 657022 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_091
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Cassazione
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2020