Fissazione di una nuova udienza ex art_ 269 c.p.c. - Ipotesi diverse da litisconsorzio necessario - Provvedimento discrezionale del giudice - Configurabilità - Conseguenze.
In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo; ne consegue che, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto tale chiamata ex art_ 269 c.p.c., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del detto terzo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3692 del 13/02/2020 (Rv. 656899 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_269
PROCEDIMENTO CIVILE
INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI
CHIAMATA SU ISTANZA DI PARTE