Procedimento civile - giudice – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5858 del 03/03/2020 (Rv. 657024 - 01)
Protezione internazionale - Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Nullità della decisione - Conseguenze.
In tema di protezione internazionale, dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, che ha devoluto le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del d.lgs. n. 25 del 2008, alle sezioni specializzate in materia di immigrazione del tribunale, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale, costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma 1, un'autonoma causa di nullità della sola decisione, con la sua conseguente convertibilità in motivo di impugnazione e rinvio alla sezione specializzata del Tribunale in composizione collegiale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5858 del 03/03/2020 (Rv. 657024 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_050_4