Procedimento civile - notificazione – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6089 del 04/03/2020 (Rv. 657125 - 01)
Procedimento civile - Notificazione "ex" art. 140 c.p.c. - Notificazione attraverso il servizio postale - Perfezionamento per il destinatario - Differenze - Difformità in relazione all'art. 8, comma 4, l. n. 892 del 1990 - Dubbi di illegittimità costituzionale - Esclusione - Ragioni.
Le notifiche "ex" art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6089 del 04/03/2020 (Rv. 657125 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_140