Domanda riconvenzionale inammissibile per tardività della costituzione - Rilevanza come eccezione ai fini dell'esame della domanda principale - Configurabilità - Condizioni.
Il giudice di merito, anche quando ritenga che la domanda di usucapione formulata dal convenuto in via riconvenzionale sia per qualsiasi motivo inammissibile, non può esimersi dall'esaminare il relativo tema "sub specie" di eccezione, essendo a tale riguardo sufficiente che quest'ultima sia stata sollevata nei termini previsti dal codice di procedura.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6009 del 04/03/2020 (Rv. 657274 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_180, Cod_Civ_art_1158