Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7041 del 12/03/2020 (Rv. 657284 - 01)
Notificazione di una citazione ad un'impresa individuale - Regole di cui agli artt. 138 e ss. c.p.c. - Applicabilità - Art. 139 c.p.c. - Portata - Notifica presso la casa di abitazione ovvero l'ufficio o la sede dell'industria o commercio - Alternatività dei criteri.
La citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale, identificata con il nome ed il cognome del titolare, ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore stesso e va notificata a quest'ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex art. 138 ss. c.p.c., e non già ai sensi dell'art. 145 c.p.c., tenendo presente che l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell'impresa o l'ufficio dove esercita l'industria o il commercio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7041 del 12/03/2020 (Rv. 657284 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_145