Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - servitu' - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7040 del 12/03/2020 (Rv. 657283 - 01)
“Actio negatoria servitutis” - Litisconsorzio necessario - Condizioni - Conseguenze nella fase di appello - Obbligo di verifica preliminare da parte del giudice - Sussistenza - Omesso ordine d'integrazione del contraddittorio - Conseguenze.
In tema di "actio negatoria servitutis", sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario allorché il fondo, nel quale sono state realizzate le opere di cui si chieda la rimozione, appartenga a più soggetti; ne deriva, in fase di appello, la inscindibilità delle cause, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., e, quindi, la necessità della partecipazione a tale fase di tutte le parti originarie, la quale deve essere verificata dal giudice del gravame preliminarmente ad ogni altra pronuncia, con l'emissione di un eventuale ordine d'integrazione del contraddittorio; in difetto, si determina la nullità, rilevabile di ufficio pure in sede di legittimità, dell'intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7040 del 12/03/2020 (Rv. 657283 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Civ_art_0949, Cod_Civ_art_1079