Procedimento civile - domanda giudiziale - rinuncia - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7747 del 08/04/2020 (Rv. 657596 - 01)
Risarcimento del danno -Riserva di domandarne la quantificazione in separato giudizio - Rinuncia implicita - Esclusione -Fattispecie.
Il giudice di merito non può, avvalendosi della propria facoltà di interpretare la domanda, ricavare dal solo comportamento processuale della parte che, in origine, aveva agito per ottenere una condanna al risarcimento del danno, con espressa limitazione, però, della stessa all'"an debeatur", una implicita rinuncia a tale limitazione, correttamente richiesta e reiterata al momento della precisazione delle conclusioni, per poi procedere, di conseguenza, anche a quantificare il detto danno. (Nella specie, la S.C., nel cassare la decisione di appello, che aveva liquidato il danno nonostante l'attore si fosse riservato di agire in separata sede per la sua quantificazione, ha rilevato che il comportamento processuale della parte, che aveva allegato e chiesto di provare il pregiudizio patito, era compatibile con la sua domanda di condanna generica e non poteva farla ritenere implicitamente rinunciata poiché, pure nel giudizio limitato all'"an" della pretesa risarcitoria, non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, essendo altresì necessario verificarne la portata o potenzialità lesiva).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7747 del 08/04/2020 (Rv. 657596 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_278