Protezione internazionale e/o umanitaria - Rigetto - Revoca automatica dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato - Esclusione - Fondamento.
Il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula l'accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell'azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7785 del 10/04/2020 (Rv. 657578 - 01)
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Cassazione
7785
2020