Procedimento civile - sospensione del processo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8664 del 08/05/2020 (Rv. 657832 - 01)
Giudizio di impugnazione di sentenza parziale - Sospensione del giudizio proseguito dinanzi al giudice di detta sentenza - Condizioni ex art. 279, comma 4, c.p.c. - Sospensione ex art. 295 o art. 337 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio é quella su richiesta concorde delle parti ex art. 279, comma 4, c.p.c., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo "an debeatur", restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sia quella di cui al comma 2 dell'art. 337 c.p.c., per l'assorbente ragione che il giudizio é unico e che, per tale ragione, la sentenza resa in via definitiva é sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8664 del 08/05/2020 (Rv. 657832 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_337