Notificazione - Relazione ex art. 148 c.p.c. - Contenuto - Generalità del ricevente - Assenza - Conseguenze.
In tema di notificazione, l'ufficiale giudiziario deve indicare, nella relazione prevista dall'art. 148 c. p. c., la persona alla quale ha consegnato copia dell'atto, identificandola con le sue generalità, nonché il rapporto della stessa con il destinatario della notificazione, con la conseguenza che, qualora, manchi l'indicazione delle generalità del consegnatario, la notifica è nulla ai sensi dell'art. 160 c. p. c. per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6565 del 09/03/2020 (Rv. 657392 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_160