Procedimento civile - notificazione - copia (discordanza dall'originale) - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6562 del 09/03/2020 (Rv. 657543 - 01)
Notificazioni - Dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario - Fede privilegiata in ordine alla regolarità intrinseca e alla completezza dell'atto ricevuto per la notifica nonché alla corrispondenza della copia notificata all'originale - Insussistenza - Fondamento - Conseguenze.
In tema di notificazioni, le dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario (o del messo notificatore) non fanno fede fino a querela di falso della regolarità intrinseca e della completezza dell'atto ricevuto per procedere alla notifica né della corrispondenza della copia notificata all'originale, non essendo questa l'attività giudiziaria che egli compie e deve compiere, con la conseguenza che la presunzione di conformità tra originale e copia dell'atto notificato viene meno se il destinatario produce quest'ultimo incompleto. Né si può perciò ipotizzare un contrasto tra le due relate (atti pubblici), entrambe originali, apposte dall'ufficiale giudiziario, rispettivamente, sulla copia notificata e sull'originale dell'atto notificato, proprio perché non spetta all'ufficiale giudiziario effettuare alcun controllo intrinseco, sicché, se la copia dell'atto notificato non corrisponde all'originale, è sulla copia che il destinatario fa affidamento e su cui può difendersi.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6562 del 09/03/2020 (Rv. 657543 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_221