Procedimento civile - domanda giudiziale - modificazioni - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9692 del 26/05/2020 (Rv. 657690 - 01)
Azione risarcitoria nei confronti del proprietario di unità condominiale - Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Deduzione della qualità di condomino del convenuto - Ammissibilità della "emendatio libelli" - Ragioni.
Responsabilita' civile - cose in custodia - incendio - obbligo di custodia In genere.
Nell'azione risarcitoria esperita nei confronti del proprietario di un'unità condominiale (nella specie, per danni conseguenti a perdite idriche provenienti da tubazioni), la successiva deduzione della qualità di condomino del convenuto costituisce una modificazione della domanda ammissibile ai sensi e nei limiti dell'art. 183, comma 6, c.p.c. e non incorre nel divieto di formulazione di nuove domande, in quanto l'elemento identificativo soggettivo delle "personae" è immutato e la domanda modificata, relativa alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo, non modifica le potenzialità difensive della controparte ed è connessa a quella originaria in termini di "alternatività".
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9692 del 26/05/2020 (Rv. 657690 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_2051