Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9648 del 26/05/2020 (Rv. 657742 - 01)
Azione revocatoria di atto di dotazione patrimoniale del "trust" - Litisconsorzio necessario del "trustee"- Sussistenza - Ragioni.
Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale- revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") In genere.
Poiché l'estensione del litisconsorzio necessario è proiezione degli elementi costitutivi della fattispecie, nell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto l’atto di dotazione patrimoniale del "trust", il "trustee" è sempre litisconsorte necessario, in quanto titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato e unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi, non già quale legale rappresentante, bensì come soggetto che dispone del diritto, sia pure in funzione della realizzazione del programma stabilito nell'atto istitutivo dal disponente a vantaggio dei beneficiari.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9648 del 26/05/2020 (Rv. 657742 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Civ_art_2901