Procedimento civile - interruzione del processo - perdita della capacita' processuale di una delle parti - Processo - Dichiarazione di fallimento di una parte in causa - Conseguenze - Interruzione del processo - Riassunzione - Termini - Decorrenza.
INTERRUZIONE
PROCESSO
PERDITA CAPACITA' PROCESSUALE
In caso d'interruzione del processo determinata, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione non decorre dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui la parte interessata ne ha avuto conoscenza legale, per tale dovendosi intendere quella acquisita non già in via di mero fatto, ma attraverso una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento stesso, assistita da fede privilegiata.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 17944 del 27/08/2020 (Rv. 658569 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303
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17944
2020