Procedimento civile - sospensione del processo - Sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. - Presupposti - Differenze.
La sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. è solo facoltativa, perché può essere disposta in presenza di un rapporto di pregiudizialità in senso lato tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza che la statuizione assunta nella prima abbia effetto di giudicato nella seconda, né richiede che le parti dei due giudizi siano identiche, mentre quella disciplinata dall'art. 295 c.p.c. è sempre necessaria, essendo finalizzata ad evitare il contrasto tra giudicati nei casi di pregiudizialità in senso stretto e presuppone altresì l'identità delle parti dei procedimenti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17623 del 25/08/2020 (Rv. 658720 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_337, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2909
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cassazione
17623
2020