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Computo dei termini processuali mensili o annuali - Cass. n. 17640/2020

Procedimento civile - termini processuali - Computo dei termini processuali mensili o annuali - "Ex nominatione dierum" - Obbligatorietà - Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri.

Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sicché per calcolare i termini di decadenza dal gravame non occorre tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno agosto di ciascun anno.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17640 del 25/08/2020 (Rv. 658722 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_155, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Civ_art_2963

corte

cassazione

17640

2020