Domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio - Cass. n. 17121/2020
Procedimento civile - termini processuali - Convenuto - Domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio - Termini di proposizione - Regime giuridico successivo alla l. n. 353 del 1990 e precedente al d.l. n. 35 del 2005 - Inosservanza - Conseguenze - Accettazione del contraddittorio dell'attore - Irrilevanza - Fondamento. Procedimento civile - eccezione - In genere - procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullita' - rilevabilita' .
TERMINI PROCESSUALI
DOMANDE RICONVENZIONALI
ECCEZIONI
Nel regime giuridico successivo alla l. n. 353 del 1990 e precedente al d.l. n. 35 del 2005, il convenuto che si costituisce tardivamente decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, giusto il disposto dell'art. 167 c.p.c., così come modificato dall'art. 3 d.l. n. 238 del 1995, conv. in l. n. 534 del 1995, mentre, per quanto attiene alle "eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio", vigendo il termine perentorio di cui all'art. 180, secondo comma, c.p.c., del pari introdotto dalla novella del 1995, siffatte eccezioni possono essere proposte, al più tardi, nell'intervallo tra l'udienza di prima comparizione ex art. 180 cit. e quella di trattazione ex art. 183 c.p.c., ovvero nel termine stabilito dal giudice istruttore. Tale regime di preclusioni è inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico a scongiurare l'allungamento dei tempi del processo, sicché la relativa inosservanza deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17121 del 13/08/2020 (Rv. 658958 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_180, Cod_Proc_Civ_art_167