Procedimento civile - termini processuali – sospensione - Termine per il ricorso - Sospensione durante il periodo feriale - Sentenza d'appello reiettiva dell'impugnazione della dichiarazione di fallimento - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica (ai sensi del successivo art. 3 della citata legge, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. n. 12 del 1941) alle "cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento", senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i diversi gradi del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24019 del 30/10/2020 (Rv. 659594 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_051, Dlgs_14_2019_art_053, Dlgs_14_2019_art_049
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