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Notifica - Avvocatura distrettuale dello Stato – Cass. n. 24032/2020

Procedimento civile - notificazione - alla p.a. (foro erariale) - Atto introduttivo del giudizio - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato - Necessità - Notifica direttamente compiuta nei confronti dell'Amministrazione - Nullità - Sanatoria.

La notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì - secondo quanto disposto dalla citata norma - da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ovvero di sanatoria nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 24032 del 30/10/2020 (Rv. 659396 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_144, Cod_Proc_Civ_art_291

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cassazione

24032

2020