Legato di cosa determinata - legittimazione all'azione di accertamento – Cass. n. 23315/2020
Procedimento civile - litisconsorzio – necessario - Legato di cosa determinata - Azione di accertamento dell'inefficacia di un contratto stipulato dal "de cuius" - Legittimazione attiva del legatario - Condizioni - Litisconsorzio necessario con l'erede del "de cuius" - Sussistenza - Fondamento - successioni "mortis causa" - successione testamentaria - legato (nozione, distinzioni) - di eredita'. In genere.
La legittimazione all'azione di accertamento dell'inefficacia di un contratto stipulato dal "de cuius” compete anche al legatario di una cosa determinata sul quale sovrasti il danno giuridico derivante dall'incertezza circa l'efficacia del negozio e nel relativo giudizio, instaurato nei confronti del terzo contraente, l'erede, subentrato nel contratto stipulato dal dante causa, è litisconsorte necessario, qualora, in base alla finalità del giudizio stesso, quale emergente dal "petitum" in concreto formulato dall'attore, non sia possibile adottare una pronuncia idonea a produrre gli effetti giuridici voluti senza la sua partecipazione. (Nella fattispecie, il legatario aveva chiesto dichiarasi la definitiva inefficacia, per mancato avveramento della condizione sospensiva, del contratto con il quale il "de cuius" aveva costituito un diritto di superficie sul complesso immobiliare poi oggetto di legato, convenendo in giudizio il terzo contraente e non anche l'erede subentrato nella situazione di pendenza).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020 (Rv. 659380 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Civ_art_0649