Procedimento civile - litisconsorzio – necessario - Mancata integrazione del contraddittorio del giudice di primo grado - Omessa rimessione della causa da parte del giudice di appello - Nullità dell'intero procedimento - Sussistenza - Rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383 c.p.c. - Necessità.
Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020 (Rv. 659380 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383
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cassazione
23315
2020