Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Radicale nullità della "procura ad litem" - Eccezione di parte - Concessione del termine perentorio ex art. 182 c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Nel caso in cui l'eccezione di radicale nullità di una procura "ad litem" di una parte processuale sia stata tempestivamente proposta dall'altra, la prima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., un termine di carattere perentorio per provvedere, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22564 del 16/10/2020 (Rv. 659395 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0083, Cod_Proc_Civ_art_182
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22564
2020