Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Ammissione di entrambe le parti costituite - Soccombenza - Conseguenze.
Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa, sicché ove anche quest'ultima sia stata ammessa al patrocinio, il soccombente dovrà effettuare il versamento in favore dell'Erario.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25653 del 13/11/2020 (Rv. 659595 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091
patrocinio
spese dello Stato
corte
cassazione
25653
2020