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Procedimento sommario di cognizione - Cass. n. 25660/2020

Procedimento civile - sospensione del processo - Procedimento sommario di cognizione - Sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Inammissibilità - Passaggio al rito di cognizione piena - Necessità.

Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione emerga la pendenza di un altro giudizio che abbia ad oggetto questioni pregiudiziali, si determina la necessità di una istruzione non sommaria del procedimento e, quindi, il giudice non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve disporre il passaggio al rito della cognizione piena, come previsto dall'art. 702 ter, comma 3, c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25660 del 13/11/2020 (Rv. 659892 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_3, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_042

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cassazione

25660

2020