Azione revocatoria avente ad oggetto il trasferimento di un immobile -Cass. n. 25862/2020
Procedimento civile - domanda giudiziale – implicita - Azione revocatoria avente ad oggetto il trasferimento di un immobile - Retrocessione del bene al cedente - Persistenza dell'interesse ad agire - Sussistenza - Fondamento – Fattispecie - responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni").
In tema di azione revocatoria, l'interesse ad agire del creditore non viene meno per il fatto che il bene oggetto dell'atto dispositivo sia rientrato nel patrimonio del debitore, perché l'interesse è costituito anche dall'effetto prenotativo derivante dalla trascrizione della domanda giudiziale di revoca ai sensi dell'art. 2652, n. 5, c.c., formalità idonea a rendere insensibile il cespite rispetto ad eventuali vicende pregiudizievoli successive. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la revocatoria per cessazione della materia del contendere in ragione della risoluzione consensuale, intervenuta nelle more del giudizio, dell'atto di cessione del bene, sul quale, però, era stata iscritta un'ipoteca dopo la trascrizione della domanda giudiziale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25862 del 16/11/2020 (Rv. 659784 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2652