Riassunzione nei confronti degli eredi - Cass. n. 25885/2020
Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione -Riassunzione nei confronti degli eredi - Qualità di successore a titolo universale - Questione di merito e non di legittimazione - Fondamento - Conseguenze - Onere probatorio - Ragionamento presuntivo - Applicabilità - Fattispecie.
A seguito della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti dei chiamati all'eredità, che consente la ripresa del processo senza che occorra alcun accertamento in ordine all'accettazione espressa o tacita dell'eredità, la parte evocata in riassunzione può assumere un contegno di non contestazione (o di espressa ammissione) circa la propria qualità di erede, il che esonera la parte attrice dall'onere di dimostrare il fatto incontroverso, oppure può negare tale qualifica e dunque la titolarità del rapporto controverso, attraverso una mera difesa da esercitarsi tempestivamente rispetto alle preclusioni formatesi con la definizione del "thema decidendum" all'esito della fase di trattazione; in tal caso il giudice dovrà verificare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di colui che afferma la qualità di erede, anche valutando, attraverso un ragionamento presuntivo, il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta l'affermazione della Corte di appello secondo cui era onere dei chiamati contestare specificamente di aver assunto la qualità di eredi e che l'indicazione di "chiamati all'eredità", contenuta nella comparsa in riassunzione, era rimasta contraddetta da comportamenti concludenti in funzione dell'assunzione della qualità di eredi).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25885 del 16/11/2020 (Rv. 659588 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_0457, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116