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Espressioni sconvenienti e offensive – Cass. n. 27616/2020

Procedimento civile - dovere di lealta' e di probità' - espressioni sconvenienti e offensive - Rapporto all'autorità disciplinare ovvero ordine di cancellazione - Potere discrezionale - Fondamento - Conseguenze - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione.

Il potere del giudice di merito di ordinare la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati davanti al giudice costituisce un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti ed il suo esercizio d'ufficio, presentando carattere ordinatorio e non decisorio, si sottrae all'obbligo di motivazione, sicché non è sindacabile in sede di legittimità, né il relativo provvedimento, in caso di reiezione dell'istanza di cancellazione, è suscettibile di impugnazione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27616 del 03/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_089

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