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Notifica della sentenza - Presso l'ufficio dell'Avvocatura erariale individuato – Cass. n. 27424/2020

Procedimento civile - notificazione - alla p.a. (foro erariale) - Controversia in cui è parte una Amministrazione autonoma statale - Notifica della sentenza - Presso l'ufficio dell'Avvocatura erariale individuato ex art. 11, comma 2, della l. n. 1611 del 1933 - Necessità - Contumacia dell'amministrazione - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Nella controversia in cui sia parte un ente pubblico che, pur svolgendo funzioni strumentali al perseguimento degli interessi generali e pur inserito nell'organizzazione statale, sia dotato di autonoma personalità giuridica, la notifica della sentenza nei confronti di tale ente deve essere effettuata presso l'ufficio dell'Avvocatura erariale individuato ex art. 11, comma 2, della l. n. 1611 del 1933, restando irrilevante che l'ente sia rimasto contumace nel giudizio, atteso che la domiciliazione è prevista per legge e spiega efficacia indipendentemente dalla scelta discrezionale di costituirsi o meno. (Nella specie, la S.C. ha escluso la tardività del ricorso per cassazione proposto da un istituto tecnico scolastico, dotato di personalità giuridica ex art. 3 della l. n. 889 del 1931, che era rimasto contumace nel giudizio di merito e nei cui confronti la sentenza era stata notificata presso la sede legale dell'istituto, reputando inidonea tale notifica a far decorrere il termine breve per impugnare).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27424 del 01/12/2020

corte

cassazione

27424

2020