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Nullità della citazione per l’inosservanza del termine di comparizione – Cass. n. 28646/2020

Procedimento civile – sanatoria - procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullita'- sanatoria - Procedimento civile - Atto introduttivo - Nullità per inosservanza del termine a comparire o per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. - Eccezione del convenuto - Mera deduzione della nullità non accompagnata da altre difese -Necessità.

In tema di nullità della citazione per l’inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell’avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., l'art. 164, comma 3, c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28646 del 15/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164

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cassazione

28646

2020