Procedimento civile - dovere di lealta' e di probita' - espressioni sconvenienti e offensive - Espressioni sconvenienti e offensive - Provvedimento ex art. 89, comma 2, c.p.c. - Contestazione in sede di legittimità - Esclusione.
Il provvedimento di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive ha funzione meramente ordinatoria, avendo rilievo esclusivamente nell'ambito del rapporto endoprocessuale tra le parti, ed ha contenuto di puro merito, sicché della relativa contestazione non può farsi questione dinanzi al giudice di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27935 del 07/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_089, Cod_Proc_Civ_art_360_1
corte
cassazione
27935
2020