Notificazione "a persona di famiglia" – Cass. n. 11228/2021
Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio - Notificazione "a persona di famiglia" - Rapporto di convivenza - Necessità - Esclusione - Vincolo di parentela o affinità - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie relativa ad atto notificato a moglie separata.
In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l’atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto valida una notificazione che era stata effettuata nelle mani della moglie separata del destinatario, peraltro qualificatasi come "incaricata della ricezione degli atti").
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11228 del 28/04/2021 (Rv. 661282 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_139