Costituzione del giudice competente in materia di protezione internazionale – Cass. n. 10964/2021
Procedimento civile - giudice - collegio - Integrazione dell'organo giudiziario collegiale con un magistrato applicato - Mancata approvazione del progetto di applicazione da parte del CSM - Nullità decisione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie relativa al contenzioso in materia di protezione internazionale.
In tema di costituzione del giudice competente in materia di protezione internazionale, la circostanza che la causa sia stata decisa dal collegio con la partecipazione di un magistrato applicato in forza di un apposito provvedimento organizzativo non approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura, non comporta la nullità della decisione, sia perché il magistrato applicato non può essere considerato persona estranea all'ufficio e non investita della funzione esercitata, sia perché l'art. 156 c.p.c. prevede che la nullità di un atto per inosservanza di forma non può essere pronunciata in assenza di espressa comminatoria di legge; né rileva la mancata approvazione del provvedimento da parte del C.S.M., posta la natura esecutiva e non retroattiva della pronuncia dell'organo di autogoverno.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10964 del 26/04/2021 (Rv. 661180 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_158