Legittimazione straordinaria del socio - Qualità di sostituto processuale della società – Cass. n. 12568/2021
Procedimento civile - sostituzione processuale - Esercizio dell'azione ex art. 2393 bis c.c. - Legittimazione straordinaria del socio - Qualità di sostituto processuale della società - Sussistenza - Conseguenze - Sentenza sfavorevole al sostituto - Impugnazione da parte della società - Ammissibilità - Fondamento. Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilita' - verso la societa' - azione sociale - In genere.
In tema di azione sociale di responsabilità, il socio che agisca ex art. 2393 bis c.c. è munito di una legittimazione straordinaria, riconducibile alla previsione dell'art. 81 c.p.c., poiché assume la posizione di sostituto processuale della società, la quale può comunque impugnare la sentenza sfavorevole al sostituto e coltivare, in appello, le domande da lui proposte in primo grado, poiché i poteri processuali del socio sono correlati alla titolarità in capo alla società del diritto azionato, che non viene meno per effetto dell'iniziativa del sostituto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12568 del 12/05/2021 (Rv. 661451 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2393_2, Cod_Proc_Civ_art_081