Procedimento civile - estinzione del processo - per inattivita' delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione - Eccezione di estinzione della parte interessata - Termine - Inosservanza - Deducibilità o rilevabilità in sede d'impugnazione davanti alla S.C. - Esclusione.
L’estinzione del processo per tardiva riassunzione ex art. 307 c.p.c., nel testo anteriore alla sua modifica avvenuta con l. n. 69 del 2009, per poter essere dichiarata dal giudice deve essere tempestivamente eccepita nel medesimo grado in cui si sono verificati i fatti che ad essa possano dare luogo e non può essere dedotta e rilevata in sede d'impugnazione, neppure davanti alla Corte di cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12432 del 11/05/2021 (Rv. 661550 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_307