Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore – Cass. n. 12183/2021
Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Effetti - Stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento - Omessa costituzione in appello con impugnazione incidentale - Conseguenze - Preclusioni già verificatesi - Permanenza - Fattispecie.
In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; ne consegue che, una volta ricevuta la notifica della impugnazione principale, il procuratore è abilitato a svolgere il ministero costituendosi con comparsa di costituzione ed eventualmente proponendo appello incidentale in nome e per conto della parte deceduta, senza che in mancanza di costituzione, la mera dichiarazione o notifica dell'evento interruttivo impedisca l'operare delle preclusioni già maturate a carico di quest'ultima. (In applicazione del principio, la S. C. ha confermato la statuizione di inammissibilità dell'appello incidentale, da ritenersi tardivamente proposto in seguito alla riassunzione da parte degli eredi, in quanto il difensore si era costituito irregolarmente, senza depositare comparsa di risposta, limitandosi ad indicare nella prima udienza di comparizione l'avvenuto decesso della de cuius).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12183 del 07/05/2021 (Rv. 661327 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_343