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Notifica del decreto ingiuntivo a mezzo PEC – Cass. n. 17968/2021

Procedimento civile - notificazione a mezzo posta - Notifica decreto ingiuntivo a mezzo PEC - Classificazione della e-mail come messaggio di posta indesiderata nella cartella "spam" - Cancellazione del messaggio ad opera dell'addetto alla ricezione - Causa di giustificazione ai fini dell'opposizione tardiva - Esclusione - Onere del ricevente di assicurarsi del corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata - Sussistenza - Fondamento.

 

Nell'ipotesi di notifica del decreto ingiuntivo a mezzo PEC, a norma dell'art.3 bis della l. n. 53 del 1994, la circostanza che la e-mail PEC di notifica sia finita nella cartella della posta indesiderata ("spam") della casella PEC del destinatario e sia stata eliminata dall'addetto alla ricezione, senza apertura e lettura della busta, per il timore di danni al sistema informatico aziendale, non può essere invocata dall'intimato come ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore ai fini della dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza del decreto che legittima alla proposizione dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art.650 c.p.c.; ciò in quanto l'art.20 del d.m. n. 44 del 2011 (regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi di cui al d.lgs. n. 82 del 2005), nel disciplinare i requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno, impone una serie di obblighi - tra cui quello di dotare il terminale informatico di "software" idoneo a verificare l'assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di "software antispam" idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati - finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata, il cui esatto adempimento consente di isolare i messaggi sospetti ovvero di eseguire la scansione manuale dei relativi "files", sicché deve escludersi l'impossibilità di adottare un comportamento alternativo a quello della mera ed immediata eliminazione del messaggio PEC nel cestino, una volta che esso sia stato classificato dal computer come "spam".

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17968 del 23/06/2021 (Rv. 661836 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_650

 

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