Procedimento civile - termini processuali - sospensione - Termini di impugnazione - Sospensione feriale - Riduzione del periodo di tale sospensione da quarantasei a trentuno giorni - Applicabilità - Presupposti.
La riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni, introdotta dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, si applica, ai fini del computo dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., alle impugnazioni delle sole decisioni pubblicate o notificate a partire dal 1° gennaio 2015.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17949 del 23/06/2021 (Rv. 661957 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327
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2021