Procedimento civile - termini processuali - sospensione - Sospensione feriale dei termini d'impugnazione - Applicazione - Presupposti - Fondamento.
In tema di impugnazioni, sono sospesi i soli termini che ricadano nel periodo feriale, non essendovi, altrimenti, l'esigenza di differire attività che dovrebbero compiersi durante il tempo destinato al riposo estivo.
Corte Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17949 del 23/06/2021 (Rv. 661957 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327
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17949
2021