Procedimento civile - termini processuali - sospensione - Riduzione a sei mesi del termine d'impugnazione ex art. 327 c.p.c. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 17, della l. n. 69 del 2009, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, nel ridurre da un anno a sei mesi il termine stabilito dall'art. 327 c.p.c., non ha previsto che la sospensione ex art. 1 della l. n. 742 del 1969 si applichi anche ai termini per impugnare che non ricadano nel periodo feriale, tenuto conto che si tratta di situazioni non omogenee e che il legislatore gode di discrezionalità particolarmente ampia nella conformazione degli istituti processuali.
Corte Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17949 del 23/06/2021 (Rv. 661957 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327
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2021