Azione revocatoria di fondo patrimoniale – Cass. n. 18194/2021
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario in genere - Spese giudiziali civili In genere - Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - fondo patrimoniale - Azione revocatoria di fondo patrimoniale - Dichiarazione di inefficacia limitatamente ai beni del debitore - Condanna del soccombente al pagamento delle spese nei confronti del creditore - Legittimità - Fattispecie.
Nel caso in cui l'azione revocatoria, diretta a far valere l'inefficacia dell'intero atto di costituzione di un fondo patrimoniale, trovi accoglimento limitatamente ai beni immobili di proprietà del debitore, senza che il creditore abbia specificato le ragioni in base alle quali le altre parti contraenti del fondo siano state convenute in giudizio, soltanto costui può essere ritenuto soccombente e condannato alla rifusione delle spese di lite. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, violando il principio della soccombenza, aveva condannato al pagamento delle spese di lite non soltanto il debitore ma anche le altre parti convenute, senza considerare che la condotta serbata dall'istituto di credito aveva costituito la ragione della loro costituzione in giudizio, non potendosi ritenere che fossero evocate come mere litisconsorti necessarie, circostanza che avrebbe consentito loro di restare estranee al giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18194 del 24/06/2021 (Rv. 661675 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0167, Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_091