Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori – responsabilità - Concessione abusiva del credito - Responsabilità della banca - Responsabilità solidale degli organi sociali - Configurabilità - Litisconsorzio necessario - Esclusione.
La responsabilità della banca, in caso di abusiva concessione del credito all'impresa in stato di difficoltà economico-finanziaria, può sussistere in concorso con quella degli organi sociali di cui all'art. 146 l. fall., in via di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c., quali fattori causativi del medesimo danno, senza che, per altro, sia necessario l'esercizio congiunto delle azioni verso gli organi sociali e verso il finanziatore, trattandosi di litisconsorzio facoltativo.
Corte Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18610 del 30/06/2021 (Rv. 661819 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2055, Cod_Civ_art_2393, Cod_Proc_Civ_art_102
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cassazione
18610
2021