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Principio dell’obbligatorietà dell'uso della lingua italiana – Cass. n. 22651/2021

Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - Provvedimento del giudice con espressioni in lingua straniera (inglese)- Principio dell’obbligatorietà dell'uso della lingua italiana - Violazione- Sussistenza- Fattispecie.

 

In tema di redazione dei provvedimenti del giudice, l'esposizione del percorso logico-giuridico nel quale si concreta la motivazione, non può consistere nel richiamo integrale ad un testo in lingua inglese (o in altra lingua di uso comune in Europa) privo di traduzione, seguito dalla mera affermazione che da esso si desumono i fatti che il giudice ha posto a base del proprio convincimento dovendo, invece, il giudice del merito esplicitare, in italiano, quali sono detti fatti così da consentire al ricorrente di comprendere su quali elementi si fondi la decisione e di esercitare quindi il proprio diritto di difesa (Nella specie la Corte ha cassato il provvedimento impugnato in cui si é escluso che la Guinea versi in una situazione di diffusa violazione dei diritti umani, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, e/o di violenza indiscriminata, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/07, limitandosi a richiamare le notizie sulla Guinea tratte dalla fonte inglese Human Rights Watch, inserite integralmente e senza traduzione nel testo del decreto impugnato).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22651 del 10/08/2021 (Rv. 662308 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_122

 

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Cassazione

22651

2021